Delibera 075 del 2022

n. 75 del 07-07-2022 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Premesso che: Il Commissario agli Usi civici di Roma e Provincia, con proprio Decreto in data 02 ottobre 1963, registrato in Roma il 18 novembre 1964 al N° 4335 Vol. 61 Atti Giudiziari, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari il giorno 01-03-1965 registro 10016 numero d’ordine 14788, disponeva la legittimazione di oltre 766 quote di terreno gravate da diritti di uso civico in favore della popolazione di Riano, tra cui la ex quote n. 141-56-57 assegnate ai  SIGNORI  Ragaglia Orazio, in agro del Comune di Riano, F.12 mappali n.n. 858-859-861 mq. ora di proprietà delle  Sig.re Ragaglia Gina, nata a Riano,  residente in Riano,  e Ragaglia  Nicolina, nata a Riano, residente a Riano, giusta l’atto di divisione ereditaria a Notaio Fabrizio Polidori  in data 26-16-1990 rep.22770 racc. 3581, Vista la domanda in data 07-07-2022 Prot. 535 relativa all’affrancazione del canone di natura enfiteutica gravante i terreni distinti al catasto del Comune di RianoRMF.12 mappali n.n. 858-859-861 mq.  presentata dalle stesse Sig.re Ragaglia Gina e Nicolina. Dato atto che le predette richiedente ha già versato il capitale di affrancazione di € 31,00 determinato con riferimento al canone annuo aggiornato nonché la somma di € 9,25 per i canoni degli ultimi cinque anni ed i diritti di segreteria di €100,00. Vista la documentazione agli atti di questo Ente. Con votazione unanime resa nei modi di legge. D E L I B E R A  : Di autorizzare l’affrancazione del canone di natura enfiteutica gravate sul terreno distinto al catasto del Comune di Riano – RM- al Sig.r  Ragaglia Orazio, in agro del Comune di Riano, F.12 mappali n.n. 858-859-861 mq.  ora  di proprietà delle  Sig.re Ragaglia Gina, nata a Riano, residente in Riano,  e Ragaglia  Nicolina, nata a Riano, residente a Riano. Di dare atto che per la suddetta affrancante ha versato il capitale di € 31,00 oltre alla somma di € 9,25 per canoni annui calcolati negli ultimi cinque anni, nonché ai Diritti di segreteria di € 100,00. Di stabilire che la somma di € 31,00 corrispondente al capitale di affrancazione, come sopra riportato, venga reimpiegato per la capitalizzazione di beni dell’ente. Di porre a carico della ditta affrancante, tutte le spese derivanti dalla presente deliberazione. Di autorizzare il Presidente p.t. dell’Ente alla firma dell’atto di affrancazione, previa verifica dell’avvenuto versamento delle somme di cui al precedente punto.

 

 

 

 

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Delibera 074 del 2022

n. 74 del 30-06-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Richiamata la Legge Regionale 26 giugno 2019 n. 10, art. 9 DGR 719/2021 all. “A” (Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni);

che, coerentemente con lo sviluppo della democrazia partecipativa quale strumento per promuovere una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive e in attuazione del principio di uguaglianza, la normativa citata in premessa intende facilitare l’accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e delle loro organizzazioni nonché rafforzare le opportunità per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica affinché, da soggetti amministrati, diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dell’interesse e del benessere della collettività e dei beni comuni,  nei vari ambiti in cui si svolge l’azione amministrativa locale;

Premesso che:

  • Nella storia amministrativa del Comune di Riano questo Dominio Collettivo è stato sempre al fianco dei cittadini, sia per la crescita economica che per la difesa del territorio che amministra, in numerose esperienze di azione diretta per la cura della città;
  • Tali forme di collaborazione sono riconducibili alla forte tradizione civica della nostra comunità;

Considerato che:

  • L’art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce, in via di principio, ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l’art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla, in via preferenziale, lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
  • Ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Tenuto conto che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell’azione e nell’organizzazione amministrativa, sono necessari:

  1. Un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l’azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
  2. Formule istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l’instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità;

Rilevato dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura del paese;

Ritenuto di dover procedere alla luce di quanto esposto, all’adozione della presente deliberazione, quale strumento preliminare atto a determinare la volontà di questa Amministrazione di aderire al Patto di Collaborazione insieme con il Comune di Riano;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo D.C. ;

Visto il progetto di rigenerazione urbana riguardante il “Circolo Ricreativo La Rosta” ove viene descritto il tipo di intervento che si intende realizzare, volto al recupero dell’intera area, destinata alle attività ludico e sportive e culturali, nonché il relativo schema di patto di collaborazione, come concordato con il Comune di Riano, finalizzato alla realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni ex art. 9 L.R, n.10/2019

Visto il vigente statuto.

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

  1. Di approvare la presente deliberazione che esprime la volontà politica di questo Dominio Collettivo di aderire al Patto di Collaborazione con il Comune di Riano, ai sensi della L.R. 22-06-2019 n. 10, al fine di concorrere al godimento dei benefici dalla stessa legge previsti;
  2. Di approvare il progetto di rigenerazione urbana riguardante il “Circolo Ricreativo La Rosta” e relativo schema di patto di collaborazione, come concordato con il Comune di Riano, finalizzato alla realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni ex art. 9 L.R, n.10/2019
  3. Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Riano, affinché ne tenga conto ai fini della realizzazione della progettualità condivisa, per le finalità previste dalla normativa precitata nonché in conformità alla determinazione regionale 04 maggio 2022 n. G05367;
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Delibera 073 del 2022

N.73 del 23-06-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Vista la nota prot. 601 del 20-06-2022 a firma del Sig. Roberto Paradisi  mediante la quale richiede l’immissione al pascolo nel quarto bestiame “Fontana larga” di n. 6 asinelle per il periodo dal 22-06 al 15-09-2022.

Considerato che tale area pascolativa nel periodo predetto è libera dagli animali degli altri utenti per cui può accogliersi la richiesta sopra richiamata, previa pagamento della relativa tassa di fida pascolo ex art. 4 della L.1766/1927 che, nella fattispecie ammonta ad € 101,00 in quanto ripartita al periodo dato dalle date riportate in premessa.

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge

 

DELIBERA

  • di autorizzare il Paradisi Roberto ad immettere per il periodo 22-06-al 15-09-2022 n. 6 asinelle nel quarto di pascolo di “Fontana Larga”, previo pagamento della tassa di fida pascolo per il periodo suddetto che ammonta ad € 101,00;

 

  • di stabilire che questa Università Agraria NON assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose, ove dovessero accadere all’interno del Quarto bestiame sopra citato, durante il periodo autorizzato;

 

  • la vigilanza resta a carico del proprietario degli animali.
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Delibera 071 del 2022

n.71 del 20-06-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

  • questo ente ha realizzato in località Santa pace ha realizzato il progetto di n. 14 orti Urbani da assegnare a cittadini di Riano che ne facciano richiesta nei termini stabiliti e nel rispetto di apposito Regolamento;

 

  • tra l’orto n. 12 ed il n.13 è stata realizzata una piazzuola divisoria adibita ad area di sosta ma in realtà viene usata come spazio in cui vengono depositati oggetti e rifiuti di ogni genere, per cui la stessa, prima che diventi un immondezzaio, si ritiene che possa essere adibita ad ulteriore area orticola, al pari delle altre, da assegnare però a fini socio-culturali ad una associazione del settore che possa metterla così a disposizione dei propri aderenti, secondo i programmi psicosociali che la stessa associazione persegue, con l’obiettivo dell’inclusione sociale ed  della promozione umana, orientata allo sviluppo culturale ed economico, che si voglia impegnare per dare risposte assumere con continuità innovazione e rischio al fine di dare risposte ai bisogni sociali del territorio, sperimentando modi nuovi di fare impresa.
  •  

Vista la richiesta del Presidente della Coop. “Alicenova” impegnata nel settore sociale, con sede in Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75, 01016 Tarquinia VT, con la quale ha manifestato l’interesse di avere in assegnazione un piccolo terreno ove poter esercitare attività istituzionale con i propri associati e che il terreno in argomento ben si presterebbe allo scopo precipuo a cui la Cooperativa opera.

 

Visto il regolamento degli Orti Urbani ove si prevede che i lotti orticoli debbano essere 24;

 

Ritenuto di voler modificare il detto articolato aggiungendo anche la piccola area attualmente usata come area di sosta ad attività orticole da riservarsi per finalità sociali.

Con voto favorevole unanime, reso a norma di legge

 

DELIBERA

in deroga a quanto stabilito nel Regolamento approvato con deliberazione di pari rilevanza n. 70 del 13-06-2022,   destinare l’attuale area di sosta in orto urbano a fini sociali;

 

di assegnare ad uso gratuito il detto piccolo orto alla Coop.va “Alicenova” impegnata nel settore sociale, con sede in Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75, 01016 Tarquinia VT;

di autorizzare la concessione dell’area in argomento alla stessa cooperativa , che lo destinerà esclusivamente alle proprie attività sociali e per le finalità istituzionali della stessa.

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Delibera 070 del 2022

n. 70 del 13-06-2022 (Modifica regolamento orti urbani). IL CONSIGLIO DIRETTIVO, Questa amministrazione: Con delibera di pari rilevanza n.21 del 01-06-2020 approvava il Regolamento per la concessione e per la gestione degli orti che sono assegnati a cittadini di Riano richiedenti, aventi le caratteristiche meglio precisate nel regolamento stesso. Considerato che: Questa Amministrazione intende apportare piccole modifiche al detto regolamento, allo scopo di renderlo funzionale  alle esigenze dell’utenza e conformarlo a quelle di questa Amm.ne. Udita la Consigliera direttiva Sig.ra ILIES Ramona Ana Maria, delegata alla materia, che ha letto la bozza del nuovo regolamento e chiarito ogni perplessità sulle modifiche che si intendono apportare: Considerato che le dette modificare rappresentano la quasi totalità degli articoli per cui si ritiene di annullare il vecchio regolamento ed approvare la bozza del nuovo atto composta di n. 11 articoli proposto dalla succitata Consigliera che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuti di voler approvare la bozza del nuovo regolamento allo scopo di operare immediatamente per soddisfare le richieste della collettività avente diritto. Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge. DELIBERA : La parte in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; Di annullare il vecchio regolamento già approvato e modificato con deliberazione n. 21 del 01-06-2020; Di approvare la nuova bozza del Regolamento per la concessione e l’uso degli orti urbani in località “Santa Pace” , proposta dalla Consigliera direttiva delegata  signora ILIES Ramona Ana Maria, composto di n. 11 articoli, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. Di approvare la nuova modulistica allegata al Regolamento de quo UNIVERSITA’ AGRARIA DI RIANO ALL . 1  <<<<< 0 >>>>>  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’ USO DEGLI ORTI URBANI

Art. 1  DEFINIZIONE:

Per orto urbano si intende un lotto di terreno di proprietà dell’Università Agraria di Riano messo a disposizione dei cittadini di Riano per favorire la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti (no piante legnose, no fave, no piante da siepe) ad uso esclusivo del concessionario finalizzato alle necessità familiari del concessionario stesso. Ciascun lotto verrà assegnato dall’ente ai cittadini che ne faranno richiesta, tutti i lotti saranno forniti di disponibilità idrica; in caso di carenza dovrà provvedervi il concessionario limitatamente alle proprie necessità.  Art.2 CONCESSIONE, La concessione avrà una durata di 2 anni. E’ compito dell’ente predisporre il contratto, richiedere e verificare la documentazione che darà diritto all’assegnazione. La pubblicazione del regolamento avverrà mediante pubblicazione sul sito web e profili Social Ufficiali dell’ Università Agraria. Art.3 REQUISITI DI ASSEGNAZIONE : La residenza nel comune di Riano da almeno 5 anni. Il cambio di residenza comporta la rescissione del presente contratto. Il richiedente dovrà dimostrare di non possedere appezzamenti di terreni idonei all’uso orticolo (fatti salvi eventuali giardini antistanti l’abitazione inferiori a 250 m2). Nel caso le richieste di assegnazione dei lotti fossero superiori al numero dei lotti disponibili si procedere all’assegnazione per estrazione a sorte.  Art.4 ASSEGNAZIONE, Gli orti verranno assegnati a coloro che presentano apposita domanda, presso la sede dell’Ente, e che siano in possesso dei requisiti richiesti, nel caso le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione dell’orto non corrispondano al vero, l’assegnatario viene escluso dall’assegnazione. Non sarà ammessa l’assegnazione a più di un componente del medesimo nucleo familiare, inoltre Il concessionario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. Si precisa che dall’assegnazione degli orti sarà escluso l’orto nr.1 che resterà a diposizione per scopi didattici dell’Istituto comprensivo di Riano e del Centro Diurno per lo svolgimento di attività Socio riabilitative per disabili. Art.5 DURATA ASSEGNAZIONE, La concessione ha durata di 2 anni con possibilità di rinuncia anticipata da parte del concessionario, in tal caso subentrerà il primo fra i richiedenti risultanti nella graduatoria formatasi all’atto dell’assegnazione. Per la formazione della graduatoria varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le domande presentate nello stesso giorno. Alla scadenza della concessione il concessionario che avrà avuto in godimento il lotto orticolo, potrà richiedere un ulteriore rinnovo consapevole che la sua richiesta sarà considerata con riserva, sarà pertanto data precedenza all’assegnazione alle nuove domande, attingendo alla riserva in caso di lotti residui; anche per la graduatoria delle riserve sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. Nel caso vengano accertate violazioni al presente regolamento l’assegnazione è revocabile in qualsiasi momento con un preavviso di 5 gg. Art.6 ESCLUSIVITA’, L’orto deve essere coltivato esclusivamente dal richiedente, non può essere ceduto, né dato in sub affitto a terzi né a propri familiari. Solo per motivi di salute la manutenzione potrà essere affidata temporaneamente ad una persona di fiducia e per un periodo massimo di 1 mese. In tal caso l’assegnatario dovrà comunicare all’Ente concedente il nominativo della persona a cui verrà affidata la coltivazione dell’orto. Art.7 CANONE CONCESSIONE

Il canone di concessione è fissato con delibera del Consiglio Direttivo e ne viene data comunicazione   all’atto dell’approvazione del Bando biennale. Nella presente fase il detto canone viene fissato in € 80,00 all’anno. L’anno agrario inizia il giorno 01-10 e termina il giorno 30 settembre dell’anno successivo. Eventuali spese sostenute dall’ente per manutenzioni straordinarie, derivanti da incuria e/o responsabilità dei concessionari, verranno eseguite dall’ente a carico dei concessionari stessi. Art.8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, Eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l’incolto e/o l’abbandono, nemmeno parziale; Mantenere l’orto assegnato e le sue parti antistanti in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce delle parti comuni, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, l’Ente concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa ripartendola tra i diversi assegnatari. Utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto; Avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria degli allacci per l’irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi. Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l’uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo; Pagare il canone annuo al momento dell’assegnazione ed entro il 30 Settembre di ogni anno. Segnalare all’Ente eventuali anomalie comunicare tempestivamente un’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’orto; Usare l’acqua con parsimonia e soltanto per irrigazioni delle colture orticole. E’ consentita la coltivazione degli ortaggi e piccoli arbusti da frutta (ex fragole). Gli scarti vegetali saranno oggetto di raccolta dell’umido (uso della compostiera). Inoltre, al fine di sensibilizzare la tutela dell’ecosistema, si richiede che parte dell’orto (preferibilmente nella parte antistante a ridosso del camminamento in comune) venga dedicato alla piantumazione di fiori per consentire il sostentamento delle api egli insetti impollinatori. Art.9 DIVIETI, E’ vietato edificare alcun tipo di costruzione (tondini di ferro, serre, reti, gruppi elettrogeni, gas , raccolta d’acqua .) è consentito solo l’uso di un ombrellone; Vietato accendere fuochi per bruciare qualsiasi genere di potature; La produzione non potrà essere oggetto di vendita; Vietato l’affitto dell’orto; Allevare animali; Accedere agli orti con veicoli; Effettuare allacciamenti idrici; Scaricare materiali inquinanti (comprese sostanze antiparassitarie pericolose) e rifiuti all’interno dell’orto; Vietato l’accesso alle persone estranee se non accompagnate dal concessionario; Vietato ingresso dei cani; Vietato accendere barbecue. Art.10 REVOCA E REGOLE DI FINE CONCESSIONE, L’inosservanza del regolamento, dei suoi obblighi e divieti può comportare una revoca immediata dell’assegnazione del lotto. Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da oggetti e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l’Università Agraria sia tenuta a corrispondere alcuna indennità o compenso all’assegnatario che li ha realizzati. L’Ente può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità, la restituzione dell’area previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituire la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. Art.9 DANNI E INFORTUNI, L’ente non risponderà di furti di cose, di danni a persone e animali, di atti vandalici, di danni naturali, infortuni ed incidenti che possono verificarsi. I responsabili di eventuali danneggiamenti alla proprietà comune dovranno risarcirli.  In assenza del responsabile i danni saranno addebitati a tutti i concessionari. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle leggi della Repubblica italiana ed al codice civile. All.”B”, UNIVERSITA’ AGRARIA di RIANO, Comune di Riano, Città Metropolitana di Roma Capitale, DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTI URBANI

Il sottoscritto_____________________________________________________________ residente a Riano in Via ________________________________n. _______ nato il______________________________a____________________________________ telefono_____________________Cellulare_____________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

Visto il Regolamento di concessione degli Orti approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 70 del 13-06-2022 ed in particolare gli artt. 8 e  9 :

CHIEDE

Di avere in assegnazione un orto sociale in Località:

□ ________________________

 

DICHIARA

di conoscere, per averlo letto,  ed accettare il Regolamento Orti  approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 70 del 13-06-2022 . Di essere residente nel Comune di Riano da almeno 5 (Cinque ) anni; Di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo in proprietà o ad altro titolo; Di non possedere appezzamenti di terreni idonei all’uso orticolo (fatti salvi eventuali giardini antistanti l’abitazione inferiori a 250 mq). CONSAPEVOLE, Che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  Riano , lì____________________              Firma__________________________________. Allegati: Certificato di residenza – Carta Identità – Codice Fiscale,  Allegato “C”, UNIVERSITA’ AGRARIA di RIANO , Comune di Riano – Provincia di Roma, L’ORTO URBANO IN LOCALITÀ “PRATO DI SANTA PACE” – (LOTTO N° ….), CONTRATTO DI CONCESSIONE  < < < 0 > > >  Il (gg/mm/aa)……………………..   in Riano, nella residenza dell’Ente intestato Via Giovanni XXIII, 1: TRA – Stefano Spaziani, domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici dell’Università Agraria di Riano , non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell’Ente – Codice fiscale e Partita I.V.A. n°– 0232284584 – di seguito denominata “comodante”; E  -……………..…, nato a …………….… il ……………..…….., CF…………………….,  residente a……………………. in via ………………………..……., in qualità di “comodatario”, Premesso che: L‘assegnazione ai cittadini di quote di terreno di proprietà dell’Ente da adibire ad orti urbani è riconosciuta come uno strumento di riqualificazione del territorio e come valore, preminente di luoghi urbani “verdi” di qualità contro il degrado del territorio; Con Deliberazione n° 46 del 07-05-2015 è stato approvato il progetto esecutivo”; Con Deliberazione della Deputazione Agraria 70 del  13-06-2022, è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione degli orti urbani . Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1  DEFINIZIONE: Per orto urbano si intende un lotto di terreno di proprietà dell’Università Agraria di Riano messo a disposizione dei cittadini di Riano per favorire la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti (no piante legnose, no fave, no piante da siepe) ad uso esclusivo del concessionario finalizzato alle necessità familiari del concessionario stesso. Ciascun lotto verrà assegnato dall’ente ai cittadini che ne faranno richiesta, tutti i lotti saranno forniti di disponibilità idrica; in caso di carenza dovrà provvedervi il concessionario limitatamente alle proprie necessità.  Art.2 CONCESSIONE, La concessione avrà una durata di 2 anni. E’ compito dell’ente predisporre il contratto, richiedere e verificare la documentazione che darà diritto all’assegnazione. La pubblicazione del Regolamento avverrà mediante pubblicazione sul sito web e profili Social Ufficiali dell’ Università Agraria. Le comunicazioni da inviare agli assegnatari degli orti, avverranno attraverso il sito web e profili social dell’ente ed hanno valore di notifica. Art.3 REQUISITI DI ASSEGNAZIONE : La residenza nel comune di Riano da almeno 5 anni. Il cambio di residenza comporta la rescissione del presente contratto; Il richiedente dovrà dimostrare di non possedere appezzamenti di terreni idonei all’uso orticolo (fatti salvi eventuali giardini antistanti l’abitazione inferiori a 250 m2). Nel caso le richieste di assegnazione dei lotti fossero superiori al numero dei lotti disponibili si procedere all’assegnazione per estrazione a sorte.  Art.4 ASSEGNAZIONE, Gli orti verranno assegnati a coloro che presentano apposita domanda, presso la sede dell’Ente, e che siano in possesso dei requisiti richiesti, nel caso le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione dell’orto non corrispondano al vero, l’assegnatario viene escluso dall’assegnazione. Non sarà ammessa l’assegnazione a più di un componente del medesimo nucleo familiare, inoltre Il concessionario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. Si precisa che dall’assegnazione degli orti sarà escluso l’orto nr.1 che resterà a diposizione per scopi didattici dell’Istituto comprensivo di Riano e del Centro Diurno per lo svolgimento di attività Socio riabilitative per disabili. Art.5 DURATA ASSEGNAZIONE : La concessione ha durata di 2 anni con possibilità di rinuncia anticipata da parte del concessionario, in tal caso subentrerà il primo fra i richiedenti risultanti nella graduatoria formatasi all’atto dell’assegnazione. Per la formazione della graduatoria varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le domande presentate nello stesso giorno. Alla scadenza della concessione il concessionario che avrà avuto in godimento il lotto orticolo, potrà richiedere un ulteriore rinnovo consapevole che la sua richiesta sarà considerata con riserva, sarà pertanto data precedenza all’assegnazione alle nuove domande, attingendo alla riserva in caso di lotti residui; anche per la graduatoria delle riserve sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. Nel caso vengano accertate violazioni al presente regolamento l’assegnazione è revocabile in qualsiasi momento con un preavviso di 5 gg. Art.6 ESCLUSIVITA’, L’orto deve essere coltivato esclusivamente dal richiedente, non può essere ceduto, né dato in affitto e né trasmesso per successione. Solo per motivi di salute la manutenzione potrà essere affidata temporaneamente ad una persona di fiducia e per un periodo massimo di 1 mese. In tal caso l’assegnatario dovrà farsi carico di fornire all’Ente il nominativo della persona a cui verrà affidata la coltivazione dell’orto.Art.7 CANONE CONCESSIONE Il canone di concessione è fissato con delibera del Consiglio Direttivo e ne viene data comunicazione   all’atto dell’approvazione del Bando biennale. Nella presente fase il detto canone viene fissato in € 80,00 all’anno. L’anno agrario inizia il giorno 01-10 e termina il giorno 30 settembre di ogni anno. Eventuali spese sostenute dall’ente per manutenzioni straordinarie, derivanti da incuria e/o responsabilità dei concessionari, verranno eseguite dall’ente a carico dei concessionari stessi. Art.8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l’incolto e/o l’abbandono, nemmeno parziale; Mantenere l’orto assegnato e le sue parti antistanti in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce delle parti comuni, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, l’Ente concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa ripartendola tra i diversi assegnatari; Utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto; Avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria degli allacci per l’irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi; Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l’uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo; Pagare il canone annuo al momento dell’assegnazione ed entro il 30 Settembre di ogni anno; Segnalare all’Ente eventuali anomalie e comunicare tempestivamente un’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’orto; Usare l’acqua con parsimonia e soltanto per irrigazioni delle colture orticole; E’ consentita la coltivazione degli ortaggi e piccoli arbusti da frutta (ex fragole); Gli scarti vegetali saranno oggetto di raccolta dell’umido (uso della compostiera); Inoltre, al fine di sensibilizzare la tutela dell’ecosistema, si richiede che parte dell’orto (preferibilmente nella parte antistante a ridosso del camminamento in comune) venga dedicato alla piantumazione di fiori per consentire il sostentamento delle api egli insetti impollinatori. Art.9 DIVIETI : E’ vietato edificare qualsiasi tipo di costruzione, apporre tondini di ferro ai confini dei lotti,, realizzare serre, reti a confine, istallare gruppi   elettrogeni,       bombole di gas , raccolta d’acqua  superiori a 100 litri, ) è consentito solo l’uso di un ombrellone; Vietato accendere fuochi per bruciare qualsiasi genere di potature; La produzione non potrà essere oggetto di vendita; Vietato il sub affitto dell’orto; Allevare animali all’interno del otto orticolo; Accedere agli orti con veicoli a motore; Effettuare allacciamenti idrici diversi da quello predisposto da questa Amministrazione; Scaricare materiali inquinanti (comprese sostanze antiparassitarie pericolose) e rifiuti all’interno dell’orto; Vietato l’accesso alle persone estranee, se non accompagnate dal concessionario; Vietato l’ingresso dei cani ed altri animali; Vietato accendere fuochi e l’uso di barbecue. Art.10      DANNI E INFORTUNI          L’ente non risponderà di furti di cose, di danni, di atti vandalici, di danni naturali, infortuni ed incidenti che possono verificarsi a persone, animali e cose. I responsabili di eventuali danneggiamenti alla proprietà comune, dovranno risarcirli.  In assenza del responsabile i danni, gli stessi saranno addebitati a tutti i concessionari. Art.11 REVOCA E REGOLE DI FINE CONCESSIONE :  L’inosservanza del presente Regolamento, dei suoi obblighi e divieti, può comportare la revoca immediata dell’assegnazione del lotto; Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da oggetti e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l’Università Agraria sia tenuta a corrispondere alcuna indennità o compenso all’assegnatario che li ha realizzati; L’Ente può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, la restituzione dell’area ortiva previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituirla libera e sgombera da ogni cosa. In nessun caso, al verificarsi della presente condizione, saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti; Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle leggi della Repubblica italiana ed al Codice civile. IL CONCESSIONARIO   L’U.A. DI RIANO – CONCEDENTE , Ai sensi degli art. 1341, 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole : articoli 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11. IL CONCESSIONARIO  L’U.A. DI RIANO – IL CONCEDENTE.

 

 

 

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Delibera 069 del 2022

n.69 del 09-06-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

  • il Parroco della Parrocchia Immacolata Concezione di Riano, ha richiesto un contributo in danaro per far eseguire lavori di realizzazione dell’impianto elettrico della Chiesa della Madonna di Santa Pace, per un importo di € 1.342,00 IVA inclusa.

Considerato che:

  • questa Amministrazione intende collaborare si alla spesa richiesta, seppur con un contributo ridotto, dal momento che non intende farsi carico dell’intera somma rappresentata dal Parroco  ed anche in linea con la politica di concessione di contribuiti a soggetti diversi, che è stata improntata ad un sensibile risparmio, per cui ritiene di poter concedere un contributo di € 700,00 da erogarsi al termine dei lavori .

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

 

DELIBERA

  • di accogliere la richiesta del Parroco della Parrocchia Immacolata Concezione di Riano, per la concessione di un contributo finalizzato al rifacimento dell’impianto elettrico della Chiesa Madonna di Santa Pace, pari ad € 700,00 ;
  • di stabilire che l’erogazione del contributo dovrà avvenire dopo il fine lavori di cui lo stesso Parroco vorrà farsi carico di comunicare.
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Delibera 067 del 2022

n. 67 del 09-06-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

  • questo ente è proprietario di un terreno in località “Monte Marino” confinante con altro di proprietà del Sig. Frangiotta Romeo che ha chiesto di eseguire una recinzione fra i due terreni per meglio tutelare la sua proprietà dall’ingesso di animali selvatici, anche pericolosi;
  • la recinzione di cui in premessa riguarderebbe una lunghezza di c.a. mt. 18-22, salvo verifica, fatta di pali di legno e rete elettrosaldata.
  • questa  Amministrazione non avendo personale proprio né attrezzature alla bisogna deve affidarsi ad una impresa esterna, nella fattispecie ditta Verde Vivo di Marchi Daniele con sede in Via Flaminia, 42 Riano, che ha richiesto la somma di € 1.525,00 IVA compresa, da pagarsi metà ciascuno con il proprietario del lotto confinante Frangiotta che ha richiesto la recinzione.

Ritenuto di approvare la proposta predetta ed affidare alla ditta Verde Vivo di Marchi Daniele l’incarico di eseguire i lavori di recinzione in argomento

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

DELIBERA

1-di affidare alla ditta Verde Vivo di Marchi Daniele, con sede in Riano Via Flaminia 42, l’incarico di eseguire la recinzione del lotto di proprietà di questo ente a confine con la proprietà del Sig. Frangiotta Romeo, per un importo di € 1.525,00 IVA compresa;

2-Di stabilire che la somma predetta farà capo a questo ente per la sola metà e cioè per € 762,50 IVA compresa;

3-Di autorizzare fin da ora il pagamento della somma predetta a lavoro eseguito previa N.O. tecnico.

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Delibera 066 del 2022

n. 66 del 23-05-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:

  • questo ente è proprietario di un relitto di terreno in località “La Rosta” territorio del Comune di Riano, F.12 part.lle 956-130 , Via Taddeide, angolo C/so Giacomo Matteotti che da PRG, pur se  risulta edificabile, di fatto non può essere edificato se non dal proprietario del terreno confinate,  dal momento che diversamente, le distanza tra fabbricati, come indicato dal detto PRG, ne impedirebbero  l’edificabilità de facto .
  • in data 19-05-2022 prot. 434, il Sig. Paladini Roberto, con sede in Riano via Codette, 5 ha presentato richiesta per l’acquisto del relitto di terreno in argomento che confina con la sua proprietà in loco.

CONSIDERATO CHE:

  • questa amministrazione non avrebbe nessuna remora a vendere tale relitto, non più riconducibile ad un’una unità fondiaria utile alle esigenze agro-silvo-pastorali della collettività bensì ritiene che dalla vendita ne potrebbe ricavare un una somma utile per l’acquisto di patrimonio da destinare alla collettività rianese , per le finalità di cui alla L.1766/1927 .

RITENUTO DI:

  • dover procedere nel rispetto della normativa sopra citata, ed affidare incarico ad un perito demaniale, nel caso al Dr. Piero Morandini, che dovrà redigere apposita perizia al fine di stabilire il valore del relitto di terreno in argomento .

Vista la L.1766/1927;

Vista la L.168/2017.

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME, resa a norma di legge

DELIBERA

  • La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva,
  • di conferire incarico al dr. Piero Morandini , perito demaniale della Regione Lazio, di redigere apposita perizia finalizzata alla alienazione del relitto di terreno sito in Riano , località “La Rosta” f. 12 part.lle 956-130 di circa m.q. 60 c.a.;
  • di stabilire che il costo della perizia farà carico al Sig. Paladini richiedente l’acquisto;

di stabilire inoltre che l’atto di concessione finale dovrà essere approvato dalla delegazione dell’Assemblea, trattandosi di dismissione di patrimonio

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Delibera 065 del 2022

n. 65 del 23-05-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:

  • con atto di pari rilevanza n. 37 del 28-03-2022, aderendo ad una richiesta del Sindaco del Comune di Riano,   deliberava di esprimere parere di massima favorevole alla cessione di un’area di circa 1000 mq.su cui realizzare la nuova caserma dei Carabinieri di Riano, nell’ambito del progetto “Casa del Carabiniere 2030” e  di individuare l’area di intervento nel compendio di proprietà di questo ente, situato in Via Giovanni XXIII , nella zona a servizi descritta antistante il parco pubblico di proprietà di questa Università Agraria distinta nel PRG come segue:
    • V = Zona F5= Verde pubblico attrezzato superficie c.a. 1200 mq;
    • P=F3 =Parcheggi pubblici 970 mq. – SC= F2 =Servizi Scolastici circa 1033 mq;
    • P=F3=parcheggi pubblici circa 900 mq;
  • con nota prot. 430 del 16-05-2022, lo stesso Sindaco del Comune di Riano, faceva pervenire una nuova istanza dalla quale si rileva che l’Amministrazione comunale, anziché l’area di primo interesse, avrebbe individuato un’altra area situata in Via Giovanni XXIII, in corrispondenza dell’incrocio con Via degli Ulivi, destinata a “Servizi pubblici” da PRG, che, a suo dire, sarebbe urbanisticamente conforme alla realizzazione della nuova Caserma e già sdemanializzata in fase di redazione dello Strumento urbanistico comunale,  cosa che potrebbe  evitare la procedura di cui all’art. 12 della L.1766/1927 .

Considerato che:

  • questa Amministrazione, eletta il 10 aprile 2022, riguardo all’argomento oggetto della presente deliberazione, si trova in linea con la precedente per cui  al fine di adempiere alla concessione dell’area richiesta,  intende dare incarico al perito demaniale Dr. Piero Morandini  per dare attuazione a tutte le procedure previste dalla vigente normativa.

Vista la Legge 1766/1927 art. 12;

Vista la L.97/1994 art. 3 c. 1 punto 1 ;

Vista la L.168/2017 art. 3 c.6 .

Vista la deliberazione di pari rilevanza n. 37 del 28.03.2022, esecutiva a norma di legge.

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

DELIBERA

  • di riaffermare la disponibilità di questa Amministrazione alla concessione al Comune di Riano, dell’area di cui si è detto in premessa, sita in Riano  Via Giovanni XXIII, in corrispondenza dell’incrocio con Via degli Ulivi, destinata a “Servizi pubblici” da PRG;
  • di conferire incarico al Perito demaniale dr. Piero Morandini , con oneri a carico del Comune richiedente, di predisporre gli atti propedeutici alla concessione dell’area di circa 1000 mq. finalizzata, alla realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Riano e di ogni quant’altro necessiti, nell’ambito del progetto denominato: “Casa del Carabiniere 2030 ”;

di stabilire fin da ora che alla concessione dell’area si provvederà al termine dell’iter preparatorio, nei modi previsti dall’art. 3 c.1 L.97/1994 in combinato disposto con l’art. 3 c.6 della L.168/2017 , mediante deliberazione della Delegazione dell’Assemblea, trattandosi di cessione di patrimonio  della collettività, ancorché per una finalità di indubitabile interesse pubblico . 

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Delibera 064 del 2022

n. 64 del 19-05-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:

  • questo ente gestisce il servizio di “fida pascolo” in località “Fontana larga” ove vengono condotti animali di razza bovina ed equina di proprietà degli utenti, che godono del diritto di fida pascolo ai sensi della L.1766/1927.

CONSIDERATO CHE:

  • al fine di poter eseguire i vari controlli sugli animali, sia dal punto di vista sanitario, da parte dell’apposito Servizio della ASL, che amministrativo da parte dei Carabinieri forestali , occorre realizzare con urgenza un apposito rimessino con incastrino, conforme alla vigente normativa .
  • questa amministrazione non ha proprio personale né le necessarie attrezzature utili alla realizzazione dei due “opzional” sopra indicati, per cui deve ricorrere ad una ditta esterna qualificata ed attrezzata.

RITENUTO DI :

affidare l’incarico alla ditta Giaridni Beccia di Riano, che in passato ha eseguito lavori di recinzione per questo ente, con estremo soddisfacimento economico e professionale.

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

DELIBERA

  • di affidare alla ditta Giardini Beccia di Riano l’incarico di realizzare sia il rimessino che l’ incastrino presso l’area pascolativa di “Fontana larga” , di proprietà di questa Università Agraria;
  • di autorizzare un impegno di spesa di € 5.000,00 ;
  • di autorizzare fin da ora la liquidazione della relativa fattura a lavori eseguiti , previa N.O. tecnico .
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