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N. 034 del 20-04-2017, Oggetto : Presa d’atto richiesta della ditta Constantin POPARD. LA DEPUTAZIONE AGRARIA, Premesso che : Questa Università Agraria, previa pubblico incanto, con propria deliberazione n. 10 del 06-02-2017 affidava alla ditta Constantin POPARD, l’incarico di eseguire lavori di riqualificazione del Parco Giochi di Via Giovanni XXIII; In data 13-04-2017 prot. 100, la ditta predetta richiedeva il pagamento di un acconto pari al 25% della somma di € 36.000,00 afferente all’intera somma di appalto. Considerato che : L’istituto dell’anticipazione del prezzo nei contratti stipulati con enti pubblici e le relative molteplici modificazioni normative era stato definito non ammissibile, ovvero soggetto ad ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione appaltante, fino all’entrata in vigore della L. 74171981 che all’art. 3 stabiliva che l’anticipazione era accreditata all’impresa indipendente dalla sua richiesta entro sei mesi dalla data dell’offerta. Tuttavia, nel 1997, con evidenti fini di contenimento della spesa pubblica, il legislatore modificava la disciplina dell’istituto dell’anticipazione del prezzo, prevedendo un generalizzato divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi. Il divieto di anticipazione, tutt’ora vigente in linea generale, è stato rivisitato dal legislatore nel 2013 ( V., art. 26 – ter del D. L. 21-06-2013, n. 69 – Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98); ciò sul presupposto che ‘’ il mutato contesto economico, caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale, aggravata dalla stretta creditizia, ha imposto di ripristinare temporaneamente un istituto volto a consentire agli operatori economici di sostenere le ingenti spese nell’esecuzione di un appalto di lavori), con la logica conseguenza che attraverso l’istituto dell’anticipazione del prezzo, il legislatore sembra avere prioritariamente valutato come prevalente, rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica, l’interesse delle imprese ad ottenere le somme necessarie per avviare i cantieri, imponendo temporaneamente alle stazioni appaltanti di concedere le anticipazioni sul prezzo dell’appalto, cosi come si può riscontrare nei lavori preparatori che testimoniano come da una prima formulazione della disposizione che espressamente facoltizzava la corresponsione dell’anticipazione del prezzo ( in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale). Ritenuto quindi di accogliere la richiesta della ditta appaltatrice nei limiti del 10% come predetto e non del 25% come dalla richiesta. Acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgs 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge. DELIBERA : 1)- Di accogliere la richiesta della ditta Costantin POPARD nei limiti del 10% della somma appaltata oltre agli oneri di sicurezza nella stessa percentuale; 2)- Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento purché nei limiti predetti. LA DEPUTAZIONE AGRARIA, Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 134 del D. Lgs 267/2000, con votazione favorevole unanime, resa separatamente nei modi di legge. DELIBERA : Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.