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n. 5 del 31-01-2022
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO CHE:
- questa amministrazione ricorreva avverso presso la Corte di Cassazione Sez. Tributaria Civile, avverso alla Sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 122/21/2015 depositata il 15.01.2015, dal momento che la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma n. 636/8/2014 che aveva accolto il ricorso presentato da questa Università Agraria contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, per l’anno 2006, ai fini IRES ed IRAP, per l’omessa indicazione della dichiarazione dei redditi per i canoni di affitto riscossi dalla Ital Tufo Riano Srl, relativi all’affitto di alcuni terreni siti in località “Cannetaccio” per l’estrazione di materiale tufaceo fino ad esaurimento;
- In particolare il giudice d’appello evidenziava che l’Agenzia appellante si era limitata ad argomentare ulteriormente i motivi per cui a suo avviso, nel caso di specie, opererebbe l’esimente di cui all’art. 74 del DPR n,917/1986, senza attingere le argomentazioni del primo giudice, che aveva fondato la propria decisione sul carattere transeunte della concessione-contratto, che non avrebbe comportato il venir meno del requisito della demanialità del fondo.
Considerato che:
- avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate alla quale questa Università, ovviamente ha opposto resistenza presso la detta Suprema Corte
- .
Dato atto che, si è chiarito proprio con riferimento all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, nel processo tributario (1) anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere dell’impugnazione specifica ex art. 53 D.lgs n.546/1992 che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 cpc (Cass. sez 6-5, 05/10/2018 n. 24641;Cass. sez.6-5, 22/03/2017 n. 7369.
Vista l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 37443.21 Sez. tributaria Civile RGN 8454/2015 Cron.37443 CC-29/10/2021 con la quale la stessa Corte accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Considerato inoltre che questo ente intende essere rappresentato in detto giudizio di rinvio da un proprio legale di fiducia che si individua nell’Avv. Teodoro Katte Klitshe de La Grange con studio in Roma Via degli Scialoja, 6, che ha già difeso l’Ente nelle cause precedenti.
Ritenendo di voler affidare l’incarico della difesa dell’ente allo stesso legale che ha difeso questa Uni. Agraria nel giudizio per cassazione come citato nelle premesse, e cioè l’Avv.to Teodoro Katte Klitsche De La Grange;
Visto il preventivo inviato dallo stesso avvocato pari ad € 2.470,40 che allegato alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa.
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
- La parte in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva;
- Di conferire incarico all’Avv.to Teodoro Katte Klitshe de La Grange con studio in Roma Via degli Scialoja, 6, per la difesa dell’ente nel giudizio presso la Commissione tributaria regionale del Lazio, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza 37443/21 citata in premessa;
- Di autorizzare un impegno di spesa di € 2.470,40 da anticipare al legale nominato, riguardante competenze e prime spese di giudizio