Delibera 005 del 2022

n. 5 del 31-01-2022

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:

  • questa amministrazione ricorreva avverso presso la Corte di Cassazione Sez. Tributaria Civile, avverso alla Sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 122/21/2015 depositata il 15.01.2015, dal momento che la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma n. 636/8/2014 che aveva accolto il ricorso presentato da questa Università Agraria contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, per l’anno 2006, ai fini IRES ed IRAP, per l’omessa indicazione della dichiarazione dei redditi  per i canoni di affitto riscossi dalla Ital Tufo Riano Srl, relativi all’affitto di alcuni terreni siti in località “Cannetaccio”  per l’estrazione di materiale tufaceo fino ad esaurimento;

 

  • In particolare il giudice d’appello evidenziava che l’Agenzia appellante si era limitata ad argomentare ulteriormente i motivi per cui a suo avviso, nel caso di specie, opererebbe l’esimente di cui all’art. 74 del DPR n,917/1986, senza attingere le argomentazioni del primo giudice, che aveva fondato la propria decisione sul carattere transeunte della concessione-contratto, che non avrebbe comportato il venir meno del requisito della demanialità del fondo.

 

Considerato che:

  • avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate alla quale questa Università, ovviamente ha opposto resistenza presso la detta Suprema Corte
  • .

Dato atto che, si è chiarito proprio con riferimento all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, nel processo tributario (1) anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere dell’impugnazione  specifica ex art. 53 D.lgs n.546/1992 che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 cpc (Cass. sez 6-5, 05/10/2018 n. 24641;Cass. sez.6-5, 22/03/2017 n. 7369.

 

Vista l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 37443.21 Sez. tributaria Civile RGN 8454/2015 Cron.37443 CC-29/10/2021 con la quale la stessa Corte accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

 

Considerato inoltre che questo ente intende essere rappresentato in detto giudizio di rinvio da un proprio legale di fiducia che si individua nell’Avv. Teodoro Katte Klitshe de La Grange con studio in Roma Via degli Scialoja, 6, che ha già difeso l’Ente nelle cause precedenti.

 

Ritenendo di voler affidare l’incarico della difesa dell’ente allo stesso legale che ha difeso questa Uni. Agraria nel giudizio per cassazione come citato nelle premesse, e cioè l’Avv.to Teodoro Katte Klitsche De La Grange;

 

Visto il preventivo inviato dallo stesso avvocato pari ad € 2.470,40 che allegato alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa.

Con votazione favorevole unanime

 

DELIBERA

  • La parte in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva;

 

  • Di conferire incarico all’Avv.to Teodoro Katte Klitshe de La Grange con studio in Roma Via degli Scialoja, 6, per la difesa dell’ente nel giudizio presso la Commissione tributaria regionale del Lazio, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza 37443/21 citata in premessa;

 

  • Di autorizzare un impegno di spesa di € 2.470,40 da anticipare al legale nominato, riguardante competenze e prime spese di giudizio
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Delibera 004 del 2022

n. 4 del 17-01-2022 Richiesta Minicucci

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la nota prot. 21 del giorno 11-01-2022 a firma dei Sig. Menicucci Franca e Giorgio con la quale comunicano che alcuni alberi situati nel bosco di questo ente in località “Quarto” aggettano i rami all’interno della loro proprietà che pertanto ne risulterebbero danneggiati, sia per le colture in atto sui loro terreni che per eventuali pericoli dal momento che cadono ramaglie secche a rischi di quanti sono presenti sui terreni in argomento.

Considerato che effettivamente i rischi dichiarati dagli istanti appaiono concreti e occorre risolvere l’inconveniente rappresentato onde evitare i rischi stessi.

Sentiti i richiedenti che si dichiarano disposti ad eseguire direttamente i lavori di potatura manlevando questo ente da ogni responsabilità al riguardo

Con votazione favorevole unanime, reso nei modi di legge

DELIBERA

  • di autorizzare i sig.ri Giorgio Menicucci e Franca ad eseguire lavori di potatura degli alberi dell’ente a confine tra la loro proprietà e quella di questa Università Agraria, manlevando questo ente da ogni responsabilità al riguardo per eventuali danni a persone, animali e cose ove mai dovessero verificarsi.

 

  • di autorizzare il presidente a dare comunicazione della presente
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Delibera 003 del 2022

n. 3 del 17-01-2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la nota prot. 1 del 03-01-2022 inviata dal Sig. Giacinto Megna con la quale chiede una proroga di ulteriori 120 giorni per eseguire lavori di deposito di terra da s cavo, come autorizzati con deliberazione di pari rilevanza n. 83 del 08-11-2021 di cui si è data comunicazione con nota prot.181/CC del 29-11-2’121.

Considerato che nulla osta alla concessione della detta proroga per cui la richiesta del Sig. Megna può essere accolta senza ulteriore esitazione

Considerato che a garanzia e tutela del terreno interessato il richiedente ha effettuato un deposito cauzionale infruttifero di € 500,00 come richiesto da questo ente

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

 

DELIBERA

  • di accogliere la richiesta del Giacinto Megna cui si è fatto cenno nella premessa;

 

  • di dare mandato al Presidente di comunicare all’interessato l’esito della presente deliberazione.

 

  • di dare atto che al riguardo, null’altro è dovuto stante il deposito cauzionale predetto già versato dal richiedente.
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Delibera 002 del 2022

n. 2 del 17-01-2022

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la nota prot. 24 del 12-01-2022 a firma del presidente della Federcaccia Roma Sez. di Riano, Sig. Aldo POMPETTI, con la quale richiede la possibilità di installare un recinto provvisorio mobile ed elettrico, per l’ambientamento di selvaggina (Lepri) soltanto per il periodo dal 10 Aprile al 20 maggio 2022,  in località Quarto bestiame (Barchetto) , posto che l’Associazione richiedente si farà carico del montaggio e smontaggio di quanto occorre, di effettuare un servizio di guardiania e di manlevare questo ente da ogni responsabilità per animali, persone e cose in relazione ad eventuali danni che potrebbero essere arrecati dal detto recinto.

Considerato che questa Amministrazione non ne verrebbe a subire alcun danno e che l’iniziativa ha carattere del tutto provvisorio e si svolgerà in un periodo breve, per altro non interesserebbe gli animali al pascolo in situ.

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

DELIBERA

  • Di accogliere la richiesta del Pompetti Aldo, Presidente della locale Sezione Federcaccia, con detto in premessa, ed allegata alla presente deliberazione;

 

  • di autorizzare il Presidente a dare comunicazione all’Associazione richiedente, ribadendo i punti a salvaguardia degli interessi di questo ente.
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Delibera 001 del 2022

n. 1 del 17-01.2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la nota prot. 30 del 13-01-2022 presentata dal Presidente della Confraternita di San Giorgio martire, Patrono di Riano, con la quale richiede un contributo per fronteggiare le spese relative ai festeggiamenti in onore del detto Santo;

Considerato che ogni anno, da tempo immemorabile, questo ente contribuisce elargendo un contributo per la migliore riuscita della festa e, anche quest’anno non intende a derogare alla elargizione di un contributo in danaro, pari a quello elargito lo scorso anno, cioè € 700,00.

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge

DELIBERA

  • di stanziare la somma di € 700,00 da erogare alla Confraternita di San Giorgio Martire. Patrono di Riano, finalizzata all’effettivo svolgimento dei festeggiamenti in onore del Santo, accogliendo l’istanza del priore della stessa Confraternita di cui alla nota in premessa richiamata;
  • di erogare lo stesso contributo nell’imminenza dello svolgimento della festa e di autorizzare il presidente a darne comunicazione al Soggetto richiedente, acciocché possa organizzare per il meglio i festeggiamenti in onore del Santo patrono di Riano.
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