Delibera 070 del 2022

n. 70 del 13-06-2022 (Modifica regolamento orti urbani). IL CONSIGLIO DIRETTIVO, Questa amministrazione: Con delibera di pari rilevanza n.21 del 01-06-2020 approvava il Regolamento per la concessione e per la gestione degli orti che sono assegnati a cittadini di Riano richiedenti, aventi le caratteristiche meglio precisate nel regolamento stesso. Considerato che: Questa Amministrazione intende apportare piccole modifiche al detto regolamento, allo scopo di renderlo funzionale  alle esigenze dell’utenza e conformarlo a quelle di questa Amm.ne. Udita la Consigliera direttiva Sig.ra ILIES Ramona Ana Maria, delegata alla materia, che ha letto la bozza del nuovo regolamento e chiarito ogni perplessità sulle modifiche che si intendono apportare: Considerato che le dette modificare rappresentano la quasi totalità degli articoli per cui si ritiene di annullare il vecchio regolamento ed approvare la bozza del nuovo atto composta di n. 11 articoli proposto dalla succitata Consigliera che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuti di voler approvare la bozza del nuovo regolamento allo scopo di operare immediatamente per soddisfare le richieste della collettività avente diritto. Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge. DELIBERA : La parte in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; Di annullare il vecchio regolamento già approvato e modificato con deliberazione n. 21 del 01-06-2020; Di approvare la nuova bozza del Regolamento per la concessione e l’uso degli orti urbani in località “Santa Pace” , proposta dalla Consigliera direttiva delegata  signora ILIES Ramona Ana Maria, composto di n. 11 articoli, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. Di approvare la nuova modulistica allegata al Regolamento de quo UNIVERSITA’ AGRARIA DI RIANO ALL . 1  <<<<< 0 >>>>>  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’ USO DEGLI ORTI URBANI

Art. 1  DEFINIZIONE:

Per orto urbano si intende un lotto di terreno di proprietà dell’Università Agraria di Riano messo a disposizione dei cittadini di Riano per favorire la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti (no piante legnose, no fave, no piante da siepe) ad uso esclusivo del concessionario finalizzato alle necessità familiari del concessionario stesso. Ciascun lotto verrà assegnato dall’ente ai cittadini che ne faranno richiesta, tutti i lotti saranno forniti di disponibilità idrica; in caso di carenza dovrà provvedervi il concessionario limitatamente alle proprie necessità.  Art.2 CONCESSIONE, La concessione avrà una durata di 2 anni. E’ compito dell’ente predisporre il contratto, richiedere e verificare la documentazione che darà diritto all’assegnazione. La pubblicazione del regolamento avverrà mediante pubblicazione sul sito web e profili Social Ufficiali dell’ Università Agraria. Art.3 REQUISITI DI ASSEGNAZIONE : La residenza nel comune di Riano da almeno 5 anni. Il cambio di residenza comporta la rescissione del presente contratto. Il richiedente dovrà dimostrare di non possedere appezzamenti di terreni idonei all’uso orticolo (fatti salvi eventuali giardini antistanti l’abitazione inferiori a 250 m2). Nel caso le richieste di assegnazione dei lotti fossero superiori al numero dei lotti disponibili si procedere all’assegnazione per estrazione a sorte.  Art.4 ASSEGNAZIONE, Gli orti verranno assegnati a coloro che presentano apposita domanda, presso la sede dell’Ente, e che siano in possesso dei requisiti richiesti, nel caso le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione dell’orto non corrispondano al vero, l’assegnatario viene escluso dall’assegnazione. Non sarà ammessa l’assegnazione a più di un componente del medesimo nucleo familiare, inoltre Il concessionario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. Si precisa che dall’assegnazione degli orti sarà escluso l’orto nr.1 che resterà a diposizione per scopi didattici dell’Istituto comprensivo di Riano e del Centro Diurno per lo svolgimento di attività Socio riabilitative per disabili. Art.5 DURATA ASSEGNAZIONE, La concessione ha durata di 2 anni con possibilità di rinuncia anticipata da parte del concessionario, in tal caso subentrerà il primo fra i richiedenti risultanti nella graduatoria formatasi all’atto dell’assegnazione. Per la formazione della graduatoria varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le domande presentate nello stesso giorno. Alla scadenza della concessione il concessionario che avrà avuto in godimento il lotto orticolo, potrà richiedere un ulteriore rinnovo consapevole che la sua richiesta sarà considerata con riserva, sarà pertanto data precedenza all’assegnazione alle nuove domande, attingendo alla riserva in caso di lotti residui; anche per la graduatoria delle riserve sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. Nel caso vengano accertate violazioni al presente regolamento l’assegnazione è revocabile in qualsiasi momento con un preavviso di 5 gg. Art.6 ESCLUSIVITA’, L’orto deve essere coltivato esclusivamente dal richiedente, non può essere ceduto, né dato in sub affitto a terzi né a propri familiari. Solo per motivi di salute la manutenzione potrà essere affidata temporaneamente ad una persona di fiducia e per un periodo massimo di 1 mese. In tal caso l’assegnatario dovrà comunicare all’Ente concedente il nominativo della persona a cui verrà affidata la coltivazione dell’orto. Art.7 CANONE CONCESSIONE

Il canone di concessione è fissato con delibera del Consiglio Direttivo e ne viene data comunicazione   all’atto dell’approvazione del Bando biennale. Nella presente fase il detto canone viene fissato in € 80,00 all’anno. L’anno agrario inizia il giorno 01-10 e termina il giorno 30 settembre dell’anno successivo. Eventuali spese sostenute dall’ente per manutenzioni straordinarie, derivanti da incuria e/o responsabilità dei concessionari, verranno eseguite dall’ente a carico dei concessionari stessi. Art.8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, Eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l’incolto e/o l’abbandono, nemmeno parziale; Mantenere l’orto assegnato e le sue parti antistanti in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce delle parti comuni, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, l’Ente concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa ripartendola tra i diversi assegnatari. Utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto; Avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria degli allacci per l’irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi. Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l’uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo; Pagare il canone annuo al momento dell’assegnazione ed entro il 30 Settembre di ogni anno. Segnalare all’Ente eventuali anomalie comunicare tempestivamente un’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’orto; Usare l’acqua con parsimonia e soltanto per irrigazioni delle colture orticole. E’ consentita la coltivazione degli ortaggi e piccoli arbusti da frutta (ex fragole). Gli scarti vegetali saranno oggetto di raccolta dell’umido (uso della compostiera). Inoltre, al fine di sensibilizzare la tutela dell’ecosistema, si richiede che parte dell’orto (preferibilmente nella parte antistante a ridosso del camminamento in comune) venga dedicato alla piantumazione di fiori per consentire il sostentamento delle api egli insetti impollinatori. Art.9 DIVIETI, E’ vietato edificare alcun tipo di costruzione (tondini di ferro, serre, reti, gruppi elettrogeni, gas , raccolta d’acqua .) è consentito solo l’uso di un ombrellone; Vietato accendere fuochi per bruciare qualsiasi genere di potature; La produzione non potrà essere oggetto di vendita; Vietato l’affitto dell’orto; Allevare animali; Accedere agli orti con veicoli; Effettuare allacciamenti idrici; Scaricare materiali inquinanti (comprese sostanze antiparassitarie pericolose) e rifiuti all’interno dell’orto; Vietato l’accesso alle persone estranee se non accompagnate dal concessionario; Vietato ingresso dei cani; Vietato accendere barbecue. Art.10 REVOCA E REGOLE DI FINE CONCESSIONE, L’inosservanza del regolamento, dei suoi obblighi e divieti può comportare una revoca immediata dell’assegnazione del lotto. Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da oggetti e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l’Università Agraria sia tenuta a corrispondere alcuna indennità o compenso all’assegnatario che li ha realizzati. L’Ente può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità, la restituzione dell’area previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituire la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. Art.9 DANNI E INFORTUNI, L’ente non risponderà di furti di cose, di danni a persone e animali, di atti vandalici, di danni naturali, infortuni ed incidenti che possono verificarsi. I responsabili di eventuali danneggiamenti alla proprietà comune dovranno risarcirli.  In assenza del responsabile i danni saranno addebitati a tutti i concessionari. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle leggi della Repubblica italiana ed al codice civile. All.”B”, UNIVERSITA’ AGRARIA di RIANO, Comune di Riano, Città Metropolitana di Roma Capitale, DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ORTI URBANI

Il sottoscritto_____________________________________________________________ residente a Riano in Via ________________________________n. _______ nato il______________________________a____________________________________ telefono_____________________Cellulare_____________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

Visto il Regolamento di concessione degli Orti approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 70 del 13-06-2022 ed in particolare gli artt. 8 e  9 :

CHIEDE

Di avere in assegnazione un orto sociale in Località:

□ ________________________

 

DICHIARA

di conoscere, per averlo letto,  ed accettare il Regolamento Orti  approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 70 del 13-06-2022 . Di essere residente nel Comune di Riano da almeno 5 (Cinque ) anni; Di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo in proprietà o ad altro titolo; Di non possedere appezzamenti di terreni idonei all’uso orticolo (fatti salvi eventuali giardini antistanti l’abitazione inferiori a 250 mq). CONSAPEVOLE, Che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  Riano , lì____________________              Firma__________________________________. Allegati: Certificato di residenza – Carta Identità – Codice Fiscale,  Allegato “C”, UNIVERSITA’ AGRARIA di RIANO , Comune di Riano – Provincia di Roma, L’ORTO URBANO IN LOCALITÀ “PRATO DI SANTA PACE” – (LOTTO N° ….), CONTRATTO DI CONCESSIONE  < < < 0 > > >  Il (gg/mm/aa)……………………..   in Riano, nella residenza dell’Ente intestato Via Giovanni XXIII, 1: TRA – Stefano Spaziani, domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici dell’Università Agraria di Riano , non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell’Ente – Codice fiscale e Partita I.V.A. n°– 0232284584 – di seguito denominata “comodante”; E  -……………..…, nato a …………….… il ……………..…….., CF…………………….,  residente a……………………. in via ………………………..……., in qualità di “comodatario”, Premesso che: L‘assegnazione ai cittadini di quote di terreno di proprietà dell’Ente da adibire ad orti urbani è riconosciuta come uno strumento di riqualificazione del territorio e come valore, preminente di luoghi urbani “verdi” di qualità contro il degrado del territorio; Con Deliberazione n° 46 del 07-05-2015 è stato approvato il progetto esecutivo”; Con Deliberazione della Deputazione Agraria 70 del  13-06-2022, è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione degli orti urbani . Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1  DEFINIZIONE: Per orto urbano si intende un lotto di terreno di proprietà dell’Università Agraria di Riano messo a disposizione dei cittadini di Riano per favorire la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti (no piante legnose, no fave, no piante da siepe) ad uso esclusivo del concessionario finalizzato alle necessità familiari del concessionario stesso. Ciascun lotto verrà assegnato dall’ente ai cittadini che ne faranno richiesta, tutti i lotti saranno forniti di disponibilità idrica; in caso di carenza dovrà provvedervi il concessionario limitatamente alle proprie necessità.  Art.2 CONCESSIONE, La concessione avrà una durata di 2 anni. E’ compito dell’ente predisporre il contratto, richiedere e verificare la documentazione che darà diritto all’assegnazione. La pubblicazione del Regolamento avverrà mediante pubblicazione sul sito web e profili Social Ufficiali dell’ Università Agraria. Le comunicazioni da inviare agli assegnatari degli orti, avverranno attraverso il sito web e profili social dell’ente ed hanno valore di notifica. Art.3 REQUISITI DI ASSEGNAZIONE : La residenza nel comune di Riano da almeno 5 anni. Il cambio di residenza comporta la rescissione del presente contratto; Il richiedente dovrà dimostrare di non possedere appezzamenti di terreni idonei all’uso orticolo (fatti salvi eventuali giardini antistanti l’abitazione inferiori a 250 m2). Nel caso le richieste di assegnazione dei lotti fossero superiori al numero dei lotti disponibili si procedere all’assegnazione per estrazione a sorte.  Art.4 ASSEGNAZIONE, Gli orti verranno assegnati a coloro che presentano apposita domanda, presso la sede dell’Ente, e che siano in possesso dei requisiti richiesti, nel caso le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione dell’orto non corrispondano al vero, l’assegnatario viene escluso dall’assegnazione. Non sarà ammessa l’assegnazione a più di un componente del medesimo nucleo familiare, inoltre Il concessionario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. Si precisa che dall’assegnazione degli orti sarà escluso l’orto nr.1 che resterà a diposizione per scopi didattici dell’Istituto comprensivo di Riano e del Centro Diurno per lo svolgimento di attività Socio riabilitative per disabili. Art.5 DURATA ASSEGNAZIONE : La concessione ha durata di 2 anni con possibilità di rinuncia anticipata da parte del concessionario, in tal caso subentrerà il primo fra i richiedenti risultanti nella graduatoria formatasi all’atto dell’assegnazione. Per la formazione della graduatoria varrà l’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le domande presentate nello stesso giorno. Alla scadenza della concessione il concessionario che avrà avuto in godimento il lotto orticolo, potrà richiedere un ulteriore rinnovo consapevole che la sua richiesta sarà considerata con riserva, sarà pertanto data precedenza all’assegnazione alle nuove domande, attingendo alla riserva in caso di lotti residui; anche per la graduatoria delle riserve sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. Nel caso vengano accertate violazioni al presente regolamento l’assegnazione è revocabile in qualsiasi momento con un preavviso di 5 gg. Art.6 ESCLUSIVITA’, L’orto deve essere coltivato esclusivamente dal richiedente, non può essere ceduto, né dato in affitto e né trasmesso per successione. Solo per motivi di salute la manutenzione potrà essere affidata temporaneamente ad una persona di fiducia e per un periodo massimo di 1 mese. In tal caso l’assegnatario dovrà farsi carico di fornire all’Ente il nominativo della persona a cui verrà affidata la coltivazione dell’orto.Art.7 CANONE CONCESSIONE Il canone di concessione è fissato con delibera del Consiglio Direttivo e ne viene data comunicazione   all’atto dell’approvazione del Bando biennale. Nella presente fase il detto canone viene fissato in € 80,00 all’anno. L’anno agrario inizia il giorno 01-10 e termina il giorno 30 settembre di ogni anno. Eventuali spese sostenute dall’ente per manutenzioni straordinarie, derivanti da incuria e/o responsabilità dei concessionari, verranno eseguite dall’ente a carico dei concessionari stessi. Art.8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l’incolto e/o l’abbandono, nemmeno parziale; Mantenere l’orto assegnato e le sue parti antistanti in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce delle parti comuni, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, l’Ente concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa ripartendola tra i diversi assegnatari; Utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto; Avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria degli allacci per l’irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi; Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l’uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo; Pagare il canone annuo al momento dell’assegnazione ed entro il 30 Settembre di ogni anno; Segnalare all’Ente eventuali anomalie e comunicare tempestivamente un’eventuale rinuncia all’utilizzo dell’orto; Usare l’acqua con parsimonia e soltanto per irrigazioni delle colture orticole; E’ consentita la coltivazione degli ortaggi e piccoli arbusti da frutta (ex fragole); Gli scarti vegetali saranno oggetto di raccolta dell’umido (uso della compostiera); Inoltre, al fine di sensibilizzare la tutela dell’ecosistema, si richiede che parte dell’orto (preferibilmente nella parte antistante a ridosso del camminamento in comune) venga dedicato alla piantumazione di fiori per consentire il sostentamento delle api egli insetti impollinatori. Art.9 DIVIETI : E’ vietato edificare qualsiasi tipo di costruzione, apporre tondini di ferro ai confini dei lotti,, realizzare serre, reti a confine, istallare gruppi   elettrogeni,       bombole di gas , raccolta d’acqua  superiori a 100 litri, ) è consentito solo l’uso di un ombrellone; Vietato accendere fuochi per bruciare qualsiasi genere di potature; La produzione non potrà essere oggetto di vendita; Vietato il sub affitto dell’orto; Allevare animali all’interno del otto orticolo; Accedere agli orti con veicoli a motore; Effettuare allacciamenti idrici diversi da quello predisposto da questa Amministrazione; Scaricare materiali inquinanti (comprese sostanze antiparassitarie pericolose) e rifiuti all’interno dell’orto; Vietato l’accesso alle persone estranee, se non accompagnate dal concessionario; Vietato l’ingresso dei cani ed altri animali; Vietato accendere fuochi e l’uso di barbecue. Art.10      DANNI E INFORTUNI          L’ente non risponderà di furti di cose, di danni, di atti vandalici, di danni naturali, infortuni ed incidenti che possono verificarsi a persone, animali e cose. I responsabili di eventuali danneggiamenti alla proprietà comune, dovranno risarcirli.  In assenza del responsabile i danni, gli stessi saranno addebitati a tutti i concessionari. Art.11 REVOCA E REGOLE DI FINE CONCESSIONE :  L’inosservanza del presente Regolamento, dei suoi obblighi e divieti, può comportare la revoca immediata dell’assegnazione del lotto; Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da oggetti e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l’Università Agraria sia tenuta a corrispondere alcuna indennità o compenso all’assegnatario che li ha realizzati; L’Ente può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, la restituzione dell’area ortiva previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituirla libera e sgombera da ogni cosa. In nessun caso, al verificarsi della presente condizione, saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti; Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle leggi della Repubblica italiana ed al Codice civile. IL CONCESSIONARIO   L’U.A. DI RIANO – CONCEDENTE , Ai sensi degli art. 1341, 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole : articoli 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11. IL CONCESSIONARIO  L’U.A. DI RIANO – IL CONCEDENTE.

 

 

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
Follow Us
error: Content is protected !!