n. 001 del 21-02-2022 Oggetto : Modifica Regolamento elettorale. Prima dell’inizio della discussione il Cons.re Modesti fa delle incomprensibili affermazioni rivolte al Segretario di cui non si comprende il senso, quindi lascia la seduta. IL CONSIGLIO, PREMESSO CHE: Questo Dominio Collettivo, con deliberazione di pari rilevanza n. 08 del 12-10-2020 ha approvato il nuovo Regolamento elettorale in conformità al nuovo statuto approvato con deliberazione n. 6 del 03-08-2020, uniformato alla L.20 novembre 2017 n. 168; Per quanto premesso questa Delegazione dell’Assemblea ritiene di voler apportare alcune modifiche al detto Regolamento, più specificatamente agli artt.: 1)- 5.1- 6.1-8.3 lettere A), B) e C) -8.4 9.2 – 9.9- 9.11-10.1, meglio riportati nell’allegato nuovo regolamento, per renderlo conforme alle procedure elettorali che intende applicare alle prossime elezioni per il rinnovo degli Organi amministrativi dell’ente, che si svolgeranno il 10 Aprile 2022 dalle ore 8,00 alle ore 21,00. CONSIDERATO CHE: a tal riguardo occorre approvare le predette modifiche al Regolamento elettorale, elaborato da un’apposita commissione composta dai rappresentanti del Partiti politici locali e da tecnici da questi nominati. IL PRESIDENTE : invita il Segretario a dare lettura degli articolo che si intendono modificare secondo quanto concordato come sopra. LA DELEGAZIONE DELL’ASSEMBLEA, dopo ampia discussione alla quale hanno preso parte tutti i Consiglieri delegati presenti. DELIBERA : Di approvare il le modifiche al Regolamento elettorale di questo Dominio Collettivo, ai punti: 5.1- 6.1-8.3 lettere A), B) e C) -8.4 9.2 – 9.9- 9.11-10.1 allegato alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale; Di dare atto che il Regolamento si compone di n. 18 articoli. REGOLAMENTO ELETTORALE approvato in data 21-02-2022 delibera n. 1 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI : 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO ; 1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del procedimento delle elezioni degli organi dell’Ente esponenziale della collettività rianese denominato: Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Riano. 2)- DEFINIZIONI; 2.1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento per quanto concerne le definizioni si rinvia a quanto previsto nello Statuto dell’Ente. TITOLO II – DIRITTI ELETTORALI 3)- ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO; 3.1. La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata nel rispetto di quanto previsto dell’art. 10 dello Statuto dell’Ente. 4)- INELEGGIBILITA’ ED ESCLUSIONI; 4.1. Le cause di ineleggibilità relativamente alle cariche elettive sono disciplinate dall’art. 17 dello statuto dell’Ente. 4.2. L’ineleggibilità decorre al momento dell’accettazione della candidatura ad una delle cariche elettive. TITOLO III – ADEMPIMENTI ELETTORALI 5)- INDIZIONI DELLE ELEZIONI ; 5.1. Le elezioni per le cariche elettive sono indette con decreto del Presidente che ne approva contestualmente il calendario. 5.2 Il decreto presidenziale dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente e tramite manifesti nelle vie e piazze principali di Riano. Sarà facoltà del presidente pubblicizzare il detto decreto anche attraverso social network ed al tri siti di organi istituzionali (comune) 5.4. Gli adempimenti previsti dal presente Regolamento si svolgono sotto il controllo del Consiglio in carica. 6)- ELENCHI DELL’ELETTORATO ATTIVO : 6.1. Entro il 40° giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Presidente chiede al Comune di Riano l’elenco degli iscritti nelle liste elettorali, dei cittadini italiani e della Unione Europea aggiornate all’ultima revisione antecedente la data delle elezioni, ai fini dell’individuazione degli Utenti aventi diritto al voto. 7)- RICORSO AVVERSO GLI ELENCHI ELETTORALI : 7.1. Le liste elettorali comunali fanno fede della regolare attuazione della procedura elettorale, fatto salvo gli utenti che vengano a trovarsi nelle condizioni all’art. 17 commi G e H dello Statuto. L’utente a cui venga comunicata dall’ente l’eventuale esclusione dalle liste elettorali, entro tre giorni dalla comunicazione può presentare ricorso alla Commissione Elettorale dell’Ente, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione in detti elenchi, ed eventualmente reintegrarlo.8)- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELL’ENTE E A MEMBRO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI ; 8.1. Tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno prima della data di svolgimento delle elezioni, gli interessati a candidarsi alla carica di Presidente dell’Ente dovranno presentare la propria lista di candidati alle cariche elettive presso la Commissione Elettorale dell’Università Agraria di Riano, unitamente alla sottoscrizione della medesima da parte dei presentatori di lista, insieme alla accettazione di candidatura del Presidente ed alla accettazione di candidatura dei singoli candidati alle cariche elettive, nonché i certificati elettorali dei candidati e dei presentatori delle liste . 8.2. A pena di esclusione la lista è composta: 10)- dal candidato Presidente e da un numero di candidati a membri delegati da 11 a 14 persone fino a 10.000 utenti aventi diritto al voto, da 12 a 18 persone con un numero compreso fra 10.001 e 15.000 utenti aventi diritto al voto, da 13 a 20 persone con un numero pari o superiore ai 15.001 utenti aventi diritto al voto. 10. la lista è composta da candidati appartenenti a tutti i generi; Tutti i candidati in lista devono essere residenti nel Comune di Riano ed essere titolari di elettorato passivo; essi devono indicare nella presentazione di candidatura: il cognome, nome, eventuale diminutivo o soprannome, luogo/data di nascita, nonché i recapiti (numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica) ai quali desiderano ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura; Alla lista è allegato il programma elettorale che i candidati intendono sviluppare in caso di elezione. 8.3. La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta da tutti i candidati della lista, nonché da un numero ulteriore di utenti aventi diritto al voto, elettori e non candidati, secondo le seguenti proporzioni, verificate dalla Commissione Elettorale in base agli elenchi dell’elettorato attivo: 10. fino a 10.000 titolari di elettorato attivo da almeno 20 cittadini; 10. da 10.001 fino a 25.000 titolari di elettorato attivo da almeno 30 cittadini; 10. da 25.001 titolari di elettorato attivo in poi da almeno 50 cittadini. Tali cittadini sono indicati per cognome, nome, luogo e data di nascita e possono appoggiare con la propria sottoscrizione una sola lista, la sottoscrizione della lista dovrà avvenire nei locali della sede dell’Ente di fronte al Presidente dell’Ente o ad altro consigliere che ne abbia fatto espressa richiesta scritta al detto Presidente previa l’esibizione del documento di identità. 8.4. La lista dei candidati deve essere consegnata, nel termine ultimo di cui all’art 8.1 del presente regolamento a mano dal candidato Presidente o da un suo delegato, nelle ore di apertura della segreteria dell’Ente. Il giorno della scadenza dei termini di cui sopra la Segreteria dell’Ente è aperta dalle ore 08,00 fino alle ore 13,00. 8.5. Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui la Commissione Elettorale, entro le successive 48 ore dal ricevimento della medesima, non fornisca alcuna contraria comunicazione all’interessato. La Commissione Elettorale comunica i nominativi dei candidati al Presidente uscente, inviando anche il programma elettorale delle singole liste e dei candidati. 8.6. L’elenco dei candidati è pubblicato sul sito internet istituzionale, unitamente al programma elettorale di cui al presente articolo. 8.7. In caso di esclusione di una candidatura, questa deve essere comunicata dalla Commissione Elettorale all’interessato mediante convocazione presso la sede dell’Ente, per la contestazione formale dei motivi; il candidato escluso può presentare una istanza di riammissione alla candidatura alla Commissione Elettorale entro il termine perentorio delle successive 48 ore dalla contestazione formale. La stessa Commissione decide nelle successive 48 ore. 8.8. La Commissione Elettorale provvede ad escludere le liste che non rispettino quanto disposto negli articoli precedenti. 8.9 L’esclusione di un candidato a Presidente comporta l’esclusione della lista dei candidati delegati collegati. 8.10. L’esclusione dei candidati comporta la non ammissione della lista se il numero degli stessi risulta inferiore al numero minimo previsto al comma 8.2 del presente articolo; 8.11. L’elenco delle liste candidate è redatto nell’ordine di presentazione delle candidature, individuate tramite un numero progressivo di protocollo, unitamente ai rispettivi programmi elettorali. La Commissione elettorale, concluso l’iter di verifica della regolarità delle varie liste, ai fini dell’assegnazione del numero di posizioni di ogni singola lista sulla scheda elettorale, provvederà per estrazione a sorte alla presenza dei delegati di lista. TITOLO IV – COMMISSIONE ELETTORALE E SEGGI 9)- COMMISSIONE ELETTORALE : 9.1. La Commissione Elettorale è istituita con deliberazione dell’Assemblea dei delegati entro sessanta giorni dalla prima convocazione della stessa. 9.2. La Commissione Elettorale è composta da tre membri effettivi e tre supplenti: fra i membri effettivi vengono designati un presidente, un vice presidente ed un segretario, scelti tra i Delegati. 9.3. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione Elettorale qualora intendano candidarsi alle successive elezioni devono espressamente rinunziare all’incarico, a pena di decadenza, entro 24 ore antecedenti rispetto alla data di presentazione delle liste. 9.4. Qualora uno dei componenti titolari della Commissione Elettorale rinunci all’incarico per gravi e giustificati motivi, la sua sostituzione è disposta con delibera dell’Assemblea dei Delegati alla prima adunanza utile. 9.5. Il territorio dell’Ente viene ripartito in tre o più seggi elettorali; con apposita delibera dell’Assemblea dei Delegati, da adottarsi su proposta del Presidente, deve essere indicata l’ubicazione precisa dei seggi e le relative ripartizioni degli stessi. 9.6 La Commissione Elettorale nomina, fra gli utenti aventi diritto al voto non candidati alle elezioni, i componenti dei Seggi nella misura di tre persone per ciascun Seggio, compreso il Presidente. Entro i sette giorni successivi rispetto al termine di scadenza della presentazione delle liste, i referenti di ciascuna lista e possono indicare anche i rappresentanti di lista. Al fine di individuare i componenti il seggio elettorale, l’Ente, previa pubblicazione di pubblico avviso, dovrà costituire l’apposito Albo, distinto per presidenti e scrutatori. I componenti devono essere scelti all’interno dell’albo degli scrutatori costituito su base volontaria, dagli Utenti aventi diritto al voto. 9.7 Il Presidente del Seggio sceglie il segretario del seggio tra gli utenti iscritti nella lista elettorale e nomina Il vice presidente. Qualora uno dei componenti del Seggio, per qualsiasi motivo, non si sia presentato all’atto della costituzione dello stesso oppure alla ripresa delle attività del Seggio nel giorno stabilito per la votazione, la sostituzione è disposta dal Presidente dell’Ente scegliendolo dall’apposito elenco rimesso dalla Commissione elettorale, su richiesta del presidente del seggio interessato. 9.8 La Commissione Elettorale decide con maggioranza di due terzi dei propri componenti. 9.9 Il Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dagli altri componenti, sovraintende ai lavori della commissione, relativamente all’estrazione a sorte dei componenti effettivi per i seggi elettorali nella misura n. 3 presidenti e 3 scrutatori, nonché un numero pari al 50% dei presidenti e degli scrutatori nella qualità di supplenti. 9.10 Ai componenti dei seggi deve essere riconosciuto un rimborso spese per le funzioni svolte che verrà deliberato di volta in volta dall’Assemblea dei Delegati con deliberazione da adottarsi su proposta del Presidente dell’Ente. 9.11. I Seggi Elettorali vengono insediati presso la sede dell’ente, la mattina delle votazioni, al fine di compiere le operazioni preliminari all’espressione del voto a partire dalle ore 06.00 a.m. In particolare ciascun Seggio, appena insediato: 1. prende in consegna le schede elettorali e ogni altro materiale occorrente per la votazione, comprese le urne elettorali e le cabine per l’espressione del voto, che sono messe a disposizione dall’Ente; 1. organizza la sala della votazione, identificata a mezzo di cartello esposto sulla pubblica via;1. espone all’esterno della sala della votazione la copia delle liste dei candidati e del Regolamento Elettorale; 1. provvede alla vidimazione delle schede con l’apposizione del timbro di sezione e la sigla di un componente del Seggio nella parte anteriore della scheda elettorale; le schede vidimate devono essere chiuse in apposito plico da sigillarsi con apposizione di timbro del seggio e con le firme di tutti i componenti del seggio. Le schede vidimate verranno riconsegnate ai singoli Presidenti di Seggio la mattina successiva prima dell’apertura dei seggi stessi. 9.12. Le schede per l’elezione sono vidimate in numero uguale a quello degli elettori risultante dagli elenchi elettorali per ciascun seggio. 9.13. L’aula, la cabina e le urne per il voto nonché il materiale di cancelleria necessario sono messi a disposizione dall’Ente, il quale provvede altresì alla riproduzione delle schede contenenti l’indicazione del numero, del motto della di ogni lista. TITOLO V – VOTAZIONI 10. OPERAZIONI DI VOTO 10.1. Il Presidente del Seggio elettorale è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di voto. 10.2. Di ogni anomalia in qualunque fase del voto il Presidente del Seggio elettorale dà notizia al Presidente dell’Ente, il quale può disporre ogni misura necessaria a garantire la regolarità delle elezioni. Di tali anomalie si dà, altresì, notizia nel verbale del seggio. 10.3. Il Presidente del Seggio alle ore 8:00 dichiara aperta la votazione e ammette gli elettori al voto, previa identificazione. L’identificazione dell’elettore avviene: 1. per esibizione di un documento di identità valido; 2. per identificazione diretta da parte di un componente del seggio, che ne assume la responsabilità, con una firma a margine dell’elenco dei votanti; 10.5. Le operazioni di voto si chiudono alle ore 21.00 con l’espressione del voto dell’ultimo elettore presente nella sala delle votazioni a quell’ora. 10.6. Nel corso della votazione l’attività del seggio non si può sospendere per alcun motivo. 11. ESPRESSIONE DEL VOTO 11.1 Gli elettori ricevono una scheda autenticata, utile per l’elezione del Presidente e dei Delegati. 11.2.L’esercizio del diritto di voto non è, in nessun caso, delegabile. 11.3. L’elettore esprime il proprio voto in cabina, senza la presenza di alcuno. 11.4. L’elettore inabile a esprimere materialmente il voto, ma dotato di capacità di intendere e volere, esibisce idonea certificazione medica e può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, la quale esprime il voto conformemente alla sua indicazione. La medesima persona non può accompagnare più di due elettori per l’espressione del voto. Laddove sia possibile il seggio elettorale è ubicato a piano terra o comunque in luogo tale da garantire l’espressione del voto anche ai diversamente abili. 11.5. Il voto si esprime mediante l’apposizione di una croce sul numero della lista prescelta e/o sul nominativo del candidato Presidente; è consentita l’indicazione di una unica preferenza scrivendo il nome e cognome del candidato sull’apposita riga. Non è ammesso il voto disgiunto. Nel caso in cui venga espressa più di una preferenza per candidato a delegato appartenete alla medesima lista, il voto va alla sola lista e al candidato Presidente ad essa collegato. Nel caso in cui venga espresso un voto ad un candidato a delegato e/o a una lista e/o al Presidente ad esso non collegata si considera valido solo il voto espresso alla lista e/o al candidato Presidente. Nel caso in cui venga espressa la preferenza a due o più candidati a delegati non appartenenti alla medesima lista senza l’apposizione di una croce sulla lista e/o al candidato a Presidente, il voto è nullo; è altresì nullo il voto espresso ad una lista e ad un candidato Presidente, non collegati tra di loro. In ciascun Seggio è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata a conveniente distanza dal tavolo dell’Ufficio e da assicurare la segretezza del voto. 11.6 Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili i voti espressi sono nulle; 11.7 Il voto espresso al di fuori dalla cabina è nullo e l’elettore non è più ammesso al voto. 11.8 Non si possono portare all’interno del seggio elettorale oggetti atti ad offendere, inoltre all’interno della cabina elettorale non si possono portare dispositivi atti ad effettuare riprese video o rilevazioni fotografiche (es. cellulari ecc.). In caso di violazione delle prescrizioni sopra citate il Presidente dispone l’allontanamento dal seggio dell’elettore responsabile e la nullità della scheda contenente il voto eventualmente espresso dallo stesso. 12. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E OPERAZIONI DI SCRUTINIO 12.1. Il Presidente del Seggio elettorale, una volta dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull’urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l’espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti del Seggio. 12.2. Concluse le operazioni di voto, il Seggio accerta il numero delle schede elettorali non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza. 12.3. Il Presidente del Seggio n. 1 nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista, accerta la percentuale complessiva dei votanti. Ove essa sia inferiore al 25% degli aventi diritto al voto, le elezioni sono nulle e non si procede allo spoglio. Il Presidente sigilla le schede senza scrutinarle e trasmette immediatamente copia del verbale al Presidente dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. Il predetto quorum del 25% viene accertato con riferimento ai titolari di elettorato attivo per l’elezione del Presidente e dei Delegati. 12.4. I Presidenti dei Seggi, ultimate le operazioni di cui al comma precedente, accertato il superamento del quorum, aprono le urne e procedono allo spoglio delle schede elettorali. 12.5. Lo spoglio delle schede deve avvenire alla presenza degli scrutatori. A tali operazioni possono assistere anche dei rappresentanti di lista accreditati alle rispettive sezioni elettorali senza interruzioni. 12.6. Ogni esemplare delle schede elettorali è prelevato ed aperto a cura di un componente del Seggio elettorale, che lo consegna al Presidente. 12.7. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura di un componente del Seggio, in un prospetto di scrutinio, in cui sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell’espressione di voto. 12.8. Al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna, il Seggio elettorale verifica che la somma dei voti validamente espressi, dei voti nulli, delle schede bianche, dei voti contestati e del numero di elettori che non hanno partecipato al voto corrisponda al numero complessivo degli aventi diritto; la somma delle schede votate e non votate deve altresì corrispondere al numero delle schede vidimate. 13. VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 13.1. Il verbale, redatto dal segretario e firmato dal Presidente del Seggio elettorale, riporta: 1. il numero di schede votate, bianche, nulle e non utilizzate; 2. le eventuali schede contestate e le motivazioni della loro provvisoria assegnazione; 3. relativamente all’elezione del Presidente e dei Delegati, il numero di voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato a delegato; 4. ogni altra utile annotazione. 13.2. I Presidenti del Seggio elettorali, terminate le operazioni di voto trasmettono il materiale elettorale e relativi verbali al Presidente del Seggio n. 1 che provvederà a redigere il verbale dell’adunanza dei presidenti ed alla proclamazione degli eletti. 14. CHIUSURA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 14.1. Dopo la proclamazione degli eletti, il Presidente del Seggio elettorale n. 1 consegnerà al Presidente neo eletto il materiale elettorale. 1. il verbale delle operazioni elettorali; 2. il prospetto di scrutinio; 3. un plico sigillato contenente le schede scrutinate; 4.un plico sigillato contenente le schede vidimate, ma non utilizzate. Tutti i plichi verranno conservati presso la sede dell’Ente fino all’indizione delle elezioni successive o per almeno cinque anni. 15. PROCLAMAZIONI DEGLI ELETTI 15.1. Sono proclamati eletti: il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti ed alla lista ad esso collegata, sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati all’Assemblea dei Delegati, con arrotondamento all’unità superiore, qualora il numero dei delegati da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. 15.2 Comunicazioni agli Utenti. TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 16 SURROGA DEI CONSIGLIERI ED ELEZIONI SUPPLETIVE 16.1. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Delegato, subentra il primo dei candidati Delegati non eletti della stessa lista, secondo l’ordine di cui all’art. 15.1 del presente regolamento, fino ad esaurimento. 17. TUTELA DEI DATI PERSONALI 17.1 La Commissione Elettorale, il Presidente del seggio ed i candidati assicurano la più ampia tutela dei dati personali, nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva n. 03/2012 Prot. e del regolamento U.E. del 2016/679 e s.s. 18 – NORME TRANSITORIE 18.1Nella presente fase, propedeutica all’ elezione del Presidente e della Assemblea dei delegati, le funzioni di competenza di quest’ultima, sono svolte dal Consiglio di Amministrazione in carica. Approvato con deliberazione della Delegazione dell’Assemblea n..8 del 12-10-2020; Modificato con deliberazione della Delegazione dell’Assemblea n. 1 del 21-02-2022.